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Numero 4 del 2009

Felici combinAzioni


Foto: Felici combinAzioni
PAGINA 35

Testi pagina 35

noidonne aprile 2009 35
DIU. La Res. A/48/13 dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite stabilisce,
infatti, che lo stupro e altre forme di
abuso nei confronti delle donne costitui-
scono un crimine di guerra e, pertanto,
sono penalmente perseguibili da un tri-
bunale internazionale. In precedenza,
nella giurisprudenza emersa in seguito
al processo di Norimberga e al Tribuna-
le Militare di
Tokyo si faceva
esclusivamente uso
del concetto di "protezio-
ne" della donna. L'art. 27 (comma 2)
della "Convenzione di Ginevra per la
protezione delle persone civili in tempo
di guerra" (1949) afferma che "Le donne
saranno specialmente protette contro
qualsiasi offesa al loro onore e, in parti-
colare, contro lo stupro, la coercizione
alla prostituzione e qualsiasi offesa al
loro pudore". È evidente che in quel pe-
riodo i crimini di natura sessuale erano
trattati come una "offesa all'onore" e
non come "gravi violazioni" (elencate
nell'art. 6 dello Statuto del Tribunale
Militare Internazionale di Norimberga -
1945). Attualmente è in discussione se
lo stupro sistematico e pianificato possa
essere considerato una forma di genoci-
dio utilizzato per distruggere la vita fa-
miliare e la comunità di un particolare
gruppo etnico. A tale proposito, lo Sta-
tuto dell'ICTY determina un importante
precedente, poiché gli atti di stupro, ri-
conosciuti come crimini contro l'umani-
tà (art. 5), possono essere qui intesi an-
che come genocidio, vale a dire come
azioni commesse con l'intento di di-
struggere, completamente o in parte, un
gruppo nazionale, etnico, razziale o re-
ligioso (art. 4). Pure nello Statuto di Ro-
ma della Corte Penale Internazionale
(2002) la "gender persecution" può esse-
re interpretata come una forma di geno-
cidio. Non rientrano tuttavia in essa la
violenza nei confronti degli omosessuali
e quella consumata dentro le mura do-
mestiche. Un chiaro compromesso verso
gli Stati più conservatori e meno tolle-
ranti. La ricostruzione nei
Balcani ha portato ad un aumento
della tratta delle donne (e dei bambini)
facilitata dalla presenza militare e civi-
le internazionale che ha creato un flori-
do mercato del sesso, facendo circolare
valute forti in una grande area geopoli-
tica impoverita dai conflitti armati. È
possibile ancora oggi vedere snodarsi
lunghe file di donne che offrono i loro
servizi. La loro destinazione prioritaria
sono le zone delle basi militari Nato sor-
te durante le guerre in Bosnia e in Koso-
vo. Città come Pristina hanno industrie
del sesso molto fiorenti. Un lascito della
guerra nei Balcani è l'alto numero di
donne rimaste vedove, che hanno in-
contrato difficoltà di ordine materiale,
dovendo supplire alla mancanza di red-
dito e supporto familiare. Oggi, i centri
donna (es: la Bosnian Women Initiative
a Sarajevo) sostengono queste donne at-
traverso la realizzazione di progetti tesi
innanzitutto a favorire il dialogo inte-
retnico, coinvolgendo nei propri pro-
grammi rappresentanti delle diverse et-
nie, con l'obiettivo di avviare percorsi
condivisi. È chiara, infatti, la consape-
volezza che il processo di riconciliazio-
ne e di ricostruzione del paese passa so-
prattutto attraverso le donne. Questi
progetti mirano, inoltre, ad aiutarle a
inserirsi nei circuiti produttivi ed econo-
mici, a renderle indipendenti all'interno
dei propri contesti familiari e a svolgere
un ruolo propositivo nei confronti dei
governi in tema di predisposizione di
strumenti legislativi a loro tutela. In Al-
bania, in Serbia e nel Montenegro esi-
stono leggi speciali per i casi di stupro,
ma non c'è nessun tipo di nor-
mativa che tratti la que-
stione delle violenze domestiche e delle
molestie sessuali. In Bosnia-Erzegovina
le leggi speciali valgono sia per gli epi-
sodi di violenza domestica, che per gli
stupri, mentre non sono contemplate
misure legislative per i casi di molestia
sessuale; in FYR-Macedonia sono previ-
ste pene per i casi di stupro e molestia
sessuale, ma non per le violenze tra le
mura domestiche; la Croazia detiene
leggi speciali per tutti e tre i casi ed, in-
fine, la Serbia ha approvato nella se-
conda metà del 2005, una nuova legge
di famiglia che prevede la trasformazio-
ne della violenza sulla donna in reato
penale. Ciò che accomuna tuttavia que-
sti Paesi è che la magistratura applica
con difficoltà e lentezza la legislazione
sulla violenza, soprattutto quella relati-
va alla violenza domestica in riferimen-
to a ordini di protezione, che non ven-
gono emessi entro i termini previsti dal-
la legge, e che pertanto non proteggono
le donne da ulteriori violenze.
i conflitti nei Balcani degli anni novanta hanno ribaltato
la precedente giurisprudenza, che ora riconosce lo stupro
non più come "offesa all'onore" delle donne,
ma come "crimine di guerra" penalmente perseguibile
da un tribunale internazionale


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