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Numero 4 del 2009

Felici combinAzioni


Foto: Felici combinAzioni
PAGINA 25

Testi pagina 25

noidonne aprile 2009 25
di punta, lo stress nelle famiglie e an-
che questa è RESPONSABILITÀ SO-
CIALE D'IMPRESA."
Si parte dalla considerazione che gli
asili nido sono carenti; le famiglie si ri-
volgono, se possono, ai nonni, alla
baby-sitter, agli asili privati, oppure
sacrificando il lavoro della donna, che
è nella maggior parte dei casi quello
che produce minor reddito.
La legislazione italiana ci aiuta attra-
verso due importanti normative:
> la Legge 53 dell'8 marzo del 2000,
che dovrebbe promuovere la diffusione
delle nuove modalità organizzative e
gestionali dei tempi di lavoro, legge
che deve essere pensata per la famiglia
e la società nella sua interezza;
> il D.lgs 26 marzo 2001 n. 151 "Te-
sto unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e di sostegno della
maternità e paternità".
Voluta dalle Consigliere di Parità della
Provincia di Ancona (Patrizia Barigel-
letti -Consigliera di parità effettiva- e
Rosanna Nichilo -Consigliera di parità
supplente-) in collaborazione con le
Consigliere di Parità della Regione
Marche, la guida illustra la normativa
sopra citata e fornisce informazioni
utili sulle strutture attive nel territorio
provinciale, per rispondere ai fabbiso-
gni di genitori, dell'infanzia, dell'adole-
scenza, degli anziani e dei disabili.
Chieti
"proviAMOci insieME"
Inaugurato presso la sede provinciale
del Comitato della Croce Rossa di
Chieti il Centro Antiviolenza "proviA-
MOci insieME". Frutto dell'impegno
della Consigliera di Parità della Provin-
cia di Chieti, Giovina Tomassi, e del
Commissario Provinciale della Croce
Rossa di Chieti, Gabriele Perfetti, il
Centro è nato per offrire aiuto e rispo-
ste concrete ai bisogni delle donne vit-
time di violenza, fenomeno sempre più
grave e drammatico come dimostrato
dai dati ISTAT relativi alla regione
Abruzzo, che registrano un incremen-
to dei casi.
Professioniste volontarie offrono gra-
tuitamente servizi di accoglienza, con-
sulenza, sostegno psicologico, assi-
stenza legale, garantendo l'anonimato.
Inoltre è disponibile materiale infor-
mativo in diverse lingue.
Questa è una delle azioni, realizzate a
seguito del decreto antistupro del 20
febbraio 2009, che si inscrive in un
piano più ampio comprendente lo
sportello legale "Diamo una mano a
tutti", Corsi specialistici per ricono-
scere, prevenire e gestire la violenza in
collaborazione con il Corso di laurea in
Scienze per l'investigazione e la sicu-
rezza dell'Università degli studi di Pe-
rugia, servizi di tutela e lezioni di au-
todifesa. (I.F.)
Tempo di crisi...
Tempo di contratti di solidarietà
"Lavorare meno, lavorare tutti", uno slogan d'altri tempi, si dirà e
invece no, niente di più attuale. Pare che si moltiplichino in giro
per l'Italia i contratti di solidarietà per salvare i posti di lavoro,
seguendo l'esempio delle aziende tedesche.
Un caso simbolico di cui si è letto sulla stampa nazionale è quel-
lo della Alfa Acciai di Brescia, dove per far risparmiare all'azienda il costo dell'energia si lavora tutti
di notte e nei fine settimana, per un totale pro capite di 31 anziché 40 ore.
Ma in cosa consistono i contratti di solidarietà?
Per salvaguardare l'occupazione ed evitare la riduzione del personale i datori di lavoro ed i sindacati
più rappresentativi sul piano nazionale possono stipulare contratti di solidarietà interna, detti anche
"difensivi", che hanno per oggetto principalmente la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro.
A fronte della riduzione dell'orario di lavoro è concesso ai lavoratori/ alle lavoratrici il trattamento di
integrazione salariale per compensare la parte di retribuzione che non percepiscono a causa della ridu-
zione dell'orario di lavoro; l'integrazione salariale è pari al 60% della retribuzione persa.
Ai datori di lavoro, invece, è concessa una riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Per poter accedere a questa forma di sostegno al reddito le imprese devono trovarsi nella condizione di poter beneficiare della Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria.
La riduzione dell'orario di lavoro può essere stabilita su base giornaliera, settimanale o mensile ed è idonea, per consentire al contratto
di solidarietà di perseguire il suo scopo, quando la percentuale di riduzione di orario concordata tra le parti supera il 30% del totale del
numero delle ore non lavorate da tutti gli interessati al contratto di solidarietà.
La durata dei contratti di solidarietà interna non può essere inferiore a 12 mesi nè superare i 24 mesi, con possibilità, tuttavia, alla sca-
denza di successiva ulteriore proroga di 24 mesi.
Dei contratti di solidarietà beneficia tutto il personale dipendente tranne i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio.
Le imprese, non rientranti nel campo della C.I.G.S, che nel corso della procedura di licenziamento collettivo intendano ridurre od evitare
gli esuberi possono ricorrere a loro volta alla stipula di contratti di solidarietà per un periodo massimo di 2 anni, riceveranno come con-
tropartita un contributo, da dividersi a metà tra datori di lavoro e lavoratrici/lavoratori, pari alla metà del monte delle retribuzioni non
corrisposte a seguito della riduzione dell'orario di lavoro. I contratti di solidarietà esterna o "offensivi" servono invece per favorire l'in-
cremento dell'occupazione attraverso nuove assunzioni ed assicurano ai datori di lavoro un beneficio contributivo.
Avv. Natalia Maramotti


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