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Numero 9 del 2015

Diritto di famiglia 40 anni dopo


Foto: Diritto di famiglia 40 anni dopo
PAGINA 17

Testi pagina 17

15Settembre 2015
la naturalità della famiglia; la legittimità della
famiglia fondata sul coniugio; l’uguaglianza
dei coniugi (temperata dall’esigenza di
garanzia dell’unità familiare) e principio del
consenso nell’amministrazione del rapporto e
dell’educazione dei figli, e dalla potestà paterna
(patria potestà) si arriva alla potestà condivisa
dei coniugi; la parità di trattamento dei figli; il
miglioramento della posizione successoria dei
figli e del coniuge; l’allargamento dei presupposti
per la separazione (non per colpa, ma per
intollerabilità oggettiva della convivenza); la
remunerazione del lavoro domestico (artt. 230-
bis, 143, istituto della comunione legale dei
beni, ma anche la rilevanza sotto il profilo della
valutazione patrimoniale dell’apporto del lavoro
domestico); l’eliminazione dell’istituto dotale
(salvo il regime transitorio per le doti costituite
anteriormente alla riforma); la solidarietà dei
coniugi nel regime patrimoniale per la certezza
del traffico giuridico e dei terzi; la tutela integrale
della destinazione del fondo patrimoniale.
Questo insieme di principi ha avuto, nel corso degli anni,
innumerevoli specificazioni e ampliamenti, da parte della
dottrina e della giurisprudenza, che hanno effettuato, nel
tempo, numerosi ulteriori interventi.
Si può, senza tema di smentite, affermare che nell’ambito
del diritto di famiglia si è assistito, e si assiste, a un fe-
nomeno abbastanza singolare, se non unico per il nostro
ordinamento, ovvero una vera e propria sovrapposizione
sulle fonti tecnico-legislative da parte di fonti dottrinali e
giurisdizionali attraverso un processo sempre più vicino a
quello che accade negli ordinamenti di common law. (..)
Sotto la spinta giurisprudenziale il legislatore arranca, tut-
tavia negli ultimi 40 anni sono stati effettuati importanti in-
terventi.
La Legge 54/2006,
iL concetto di bigenitoriaLità
e L’affido condiviso
Va evidenziato che tutte le normative che si sono susse-
guite, a integrazione e modifica della legge 151/1975,
hanno avuto come obiettivo principale la tutela dei figli.
Accanto ai numerosi interventi normativi relativi alla filiazio-
ne, adottiva e naturale, si può dire che circa dieci anni fa, il
legislatore, ha operato una nuova rivoluzione, con il dettato
della legge 54/2006, ancorché in ragione e nell’ottica della
“crisi familiare”, sia dal punto di vista sostanziale che pro-
cessuale, attuando quella che è stata definita “la riforma
più importante del diritto di famiglia dopo quella del 1975 ”.
Tra le principali innovazioni va annoverato sicuramente il
nuovo art. 155 del Codice civile, intitolato “Provvedimenti
riguardo ai figli” che, nel ribadire il diritto del minore di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con cia-
scuno dei genitori e di ricevere da entrambi cura, edu-
cazione ed istruzione, ha confermato l’interesse morale e
materiale della prole come il “criterio guida”che il giudice
deve seguire nell’adottare i provvedimenti relativi ad essa.
Con la legge le legge 54/2006 si formalizza e si norma
il concetto della indispensabilità della ‘bigenitorialità’, os-
sia il diritto dei figli di mantenere gli stessi rapporti con
la madre e con il padre anche dopo la loro separazione,
sulla base dell’incontestabile verità che si resta genitori
per tutta la vita, nonostante il venir meno del vincolo ma-
trimoniale. (..)
La tuteLa deLLo status di figLio
(..) Attualmente il quadro normativo è radicalmente mutato
con l’entrata in vigore della legge 10.12.2012, n. 219, che
detta le disposizioni in materia di riconoscimento dei figli
naturali, cui ha fatto seguito il d.lgs. 28.12.2013, n. 154,
entrato in vigore a decorrere dal 7.02.2014. (..)
L’intervento di riforma ha voluto affermare l’unicità dello
stato di figlio; introdurre disposizioni circa l’ascolto del mi-
nore; prevedere nuove norme in tema di rapporto del mi-
nore con gli ascendenti, puntualizzare la nozione di stato
di abbandono, prevedere la segnalazione di situazioni di
disagio alle competenti autorità amministrative.
Con l’intento di evitare che condotte colpevoli dei genitori
si traducessero in trattamenti deteriori per il minore, si è
ampliata la possibilità di riconoscimento - già introdotta,
pur con significative limitazioni, dalla legge 151/1975 - dei
figli nati da un’unione incestuosa, sempre che il riconosci-
mento risponda al superiore interesse del figlio. (..) ?
Il testo che pubblichiamo è stato
estrapolato dall’intervento
dell’avvocata Erminia Cozza,
del gruppo Donne-Giustizia,
al Convegno dell’Udi Monteverde (Roma)
dal titolo Dall’‘io’ al ‘noi’. 1975-2015 le
radici della nuova famiglia,
organizzato il 19 maggio scorso.
La versione integrale del testo è pubblicata in
http://www.noidonne.org/blog.php?ID=06398
Il testo integrale della legge 151/75 si può
trovare in http://www.noidonne.org/files/
allegati/OK_151_1975.pdf
pp.14_19_FOCUS_settembre 2015.indd 15 14/08/15 09.10


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