Numero 11 del 2016
E' stato bello. penultimo numero di NOIDONNE cartaceo
Testi pagina 12
10 Novembre 2016
Dinanzi all’ondata crescente dei femminicidi, se vogliamo accantonare sia il dibattito
teorico sull’appropriatezza o meno
del termine, sia la liturgia rituale
delle deprecazioni, non ci resta che
riflettere sulla ‘guerra di genere’
che si sta scatenando con inaudita
violenza nel nostro paese. Credo,
infatti, che, al di là di richiami sug-
gestivi alla barbarie della jihad, che
ravvisa somiglianze tra i maschi as-
sassini e i guerriglieri del califfato,
sia più proficuo meditare su una
storia abbastanza recente di barba-
rie giuridica tutta nostra che forse
ci può illuminare sulla criminalità di
certi comportamenti. Dovremmo,
ad esempio, ricordarci che per
lungo tempo il nostro Codice pe-
nale aveva previsto un trattamento
speciale per chi commetteva un
delitto per causa d’onore. Secondo
l’articolo 587 “Chiunque cagiona la
morte del coniuge, della fi glia o del-
la sorella nell’atto in cui ne scopre la
illegittima relazione carnale e nello
stato d’ira determinato dall’offesa
recata all’onor suo o della famiglia,
è punito con la reclusione da tre a
sette anni”. Il nostro ordinamento
giuridico interpretava così
il valore particolare che
la società attribuiva
all’onore personale e
familiare, in connes-
sione esclusiva con
i costumi sessuali.
Di fatto, il diritto di
recuperare il proprio
onore, commettendo
un delitto sanzionato
con una pena irrisoria, fun-
zionava come incentivo all’omicidio,
tanto più che chi non se ne avvaleva
subiva una pesante sanzione, parti-
colarmente in certe comunità, dalla
pubblica opinione. Indimenticabile è
il quadro tracciato da Pietro Germi
in “Divorzio all’italiana” con
l’irrisione inflitta a Fefè
da tutta una comunità
che si trasmette le
“ultime novità sul
fronte delle cor-
na” in attesa che
venga compiuto il delitto riparato-
re - un delitto che, come sappiamo,
servirà al protagonista per liberarsi
da una moglie ingombrante e con-
volare a nuove nozze. Così la legge,
invece di contrastare la barbarie del
costume, la recepiva elevandola a
diritto. Alla stessa matrice ideologi-
ca può esser fatto risalire l‘art. 544
del Codice penale che accordava
un trattamento privilegiato all’uomo
che, avendo commesso una
violenza carnale su una
minorenne, offriva alla
vittima un matrimonio
riparatore: in caso
di accettazione, il
reato era estinto.
In tal modo, il dirit-
to dello stupratore
a fruire dell’impunità,
grazie al matrimonio ri-
paratore, sanciva la viola-
zione dell’integrità e della dignità
come comportamento tollerato dal
nostro ordinamento. Si ricorderà
che fu una ragazza coraggiosa, nel
1966, Franca Viola, a rifi utare im-
prevedibilmente di sposare il suo
aggressore e, quindi, a
inchiodarlo alla sanzio-
ne penale. Un gesto di
grande valore simbo-
lico che significava
il rifiuto di subire
la tirannia del co-
di Luisella Battaglia
Istituto Italiano di Bioetica
www.istitutobioetica.org
FEMMINICIDIO:
UNA BARBARIE USCITA
DAL PASSATO
DI FRONTE AI
FEMMINICIDI, UNA
AUTENTICA ‘GUERRA
DI GENERE’, E AI RICHIAMI
SUGGESTIVI ALLA BARBARIE
DELLA JIHAD, OCCORRE
MEDITARE SULLA NOSTRA
STORIA DI BARBARIE
GIURIDICA
IL FEMMINICIDIO
RAPPRESENTA
LA SOPRAVVIVENZA
DI IDEE ANTICHE DI ONORE
LEGATO ALLA PROPRIETÀ DEL
CORPO FEMMINILE
E ALL’AFFERMAZIONE
DELLA POTESTÀ
MASCHILE
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