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Numero 9 del 2006

Il grande nulla


Foto: Il grande nulla
PAGINA 25

Testi pagina 25

noidonne settembre 2006 25
Lodi
Le 12 regole d'oro
Tra i numerosi opuscoli redatti allo
scopo di dare informazioni utili per
orientarsi nella giungla delle diverse ti-
pologie contrattuali, la guida realizzata
dalla Consigliera di Parità della Provin-
cia di Lodi presenta una caratteristica
che la rende particolarmente utile: 12
regole d'oro da tenere a mente nel mo-
mento in cui si inizia un nuovo rappor-
to di lavoro. Vediamole.
1. Prima di firmare i contratti flessi-
bili (o precari) è opportuno consultare
esperti/e quali: consigliera di parità,
sindacati, operatori del centro per l'im-
piego.
2. Firmare con tranquillità il contrat-
to se si tratta di contratto nazionale, di
lavoro dipendente a tempo indetermina-
to o lavoro dipendente a tempo deter-
minato. (Se si tratta di tempo parziale,
fissare l'orario all'atto della firma del
contratto).
3. Non sottoscrivere dimissioni in
bianco all'atto dell'assunzione.
4. Non esiste obbligo di fornire infor-
mazioni sulla propria vita privata al-
l'atto della selezione per il posto di la-
voro.
5. Se si lavora senza
contratto: a) è lavoro
nero e la responsabilità
non è di chi lavora, ma
di chi da lavoro (solo i
pensionati, se lavorano in nero, rischia-
no, per quel periodo, la pensione); b) è
opportuno conservare ogni documento
relativo al proprio lavoro (contratti, bu-
ste paga, fotocopie assegni, ordini scrit-
ti, ecc).
6 Ricordarsi che presentare le dimis-
sioni significa perdere dei diritti, come il
sussidio di disoccupazione.
7. Periodo di prova: a) esiste nei
Contratti Collettivi nazionali di lavoro
(CCNL); b) nelle cooperative esiste se
c'é nel regolamento, altrimenti no, quin-
di chiedere sempre di vedere il regola-
mento); c) in tutti gli altri casi contrat-
tuali non esiste.
8. Rendere sempre le chiavi del luogo
di lavoro, appena il rapporto s'inter-
rompe.
9. Non accettare responsabilità di
cassa, cioè denaro, a meno che non vi
sia un' assicurazione che è stata conse-
gnata. Non accettare se vi è solo inden-
nità monetaria.
10. Sono nulli, e quindi non valgono,
gli impegni di assunzione.
11. Nei contratti flessibili è opportu-
na una clausola contrattuale dove la
durata dell'accordo sia inferiore all'im-
pegno lavorativo, per dare la possibilità
di un periodo di riposo e/o malattia non
previsti dalle norme generali.
12. Nel contratto a progetto è oppor-
tuna la definizione di indicatori precisi
per verificare l'esistenza del progetto,
l'attuazione dello stesso e delle sue fasi,
al fine di ridurre le contestazioni rispet-
to all'adempimento degli impegni as-
sunti .
L'opuscolo è il frutto
di una sinergia tra sog-
getti diversi: un percor-
so di collaborazione tra
le Consigliere di Parità
di Lodi e quella di Lucca , Ornella Veglio
e Emanuela Tempestini, l'apporto pro-
fessionale dell'Avv. Dario Marcassa per
la stesura del testo e il contributo, deri-
vato dalla lunga esperienza lavorativa
all'interno del Centro per l'Impiego di
Lodi, di Giovanna Arioli, Anita Boioli,
Nicoletta Cattaneo, Emilia Donati, Ti-
ziana Geri, Giuseppe Quazzoli, Marian-
gela Salvo, Elga Zuccotti, del Lodi. L'As-
sessore provinciale alla Formazione Pro-
fessionale e alle Politiche del Lavoro,
Luisangela Salamina, ha dato il suo pa-
trocinio e le OO.SS. provinciali CGIL -
CISL - UIL hanno sottoscritto la Guida
insieme alla Consigliera di Parità.
Fabio Vettori infine ha gratuitamente concesso l'uso delle
immagini che illustrano l'opuscolo, e che ripetono con va-
riazioni il motivo grafico delle formichine qui riprodotte.
La separazione tra i coniugi
La separazione personale tra coniugi è un istituto previsto
dal codice civile, prodotto dalla Riforma del Diritto di
Famiglia. Attraverso la separazione si determina la sospen-
sione di taluni doveri nascenti dal matrimonio, quali l'obbli-
go di fedeltà , collaborazione e coabitazione. Al contrario
rimangono fermi i doveri di assistenza materiale e di rispetto reciproco.
La separazione può essere consensuale o giudiziale, a seconda che esista o meno l'accordo tra i
coniugi, non solo sul fatto di separarsi, ma anche sulle modalità della separazione.
In tutti e due i casi i coniugi che intendono separarsi devono rivolgersi al Giudice per ottenere, nel
caso della separazione consensuale, la sua omologazione con decreto, nel caso della separazione
giudiziale la sua pronuncia con sentenza. A seguito della Riforma del diritto di famiglia presup-
posto per arrivare alla separazione giudiziale, ossia quella che prescinde dalla volontà di uno dei
coniugi, è semplicemente il verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della
convivenza o da recare grave danno ai figli. E' dunque vero che la colpa non costituisce più un
presupposto per arrivare alla separazione giudiziale tuttavia può servire da presupposto rilevante per il c.d. giudizio di addebito
della separazione stessa. Il giudice, quindi, quando uno dei due coniugi ne fa richiesta può, nel pronunciare la separazione, dichia-
rare che questa è addebitabile a quello tra i due che ha violato i doveri del matrimonio elencati dal codice civile. Ma a chi giova?
Ebbene l'addebitabilità della separazione ha come conseguenza l'obbligo del coniuge, al quale la separazione è stata addebitata,
di mantenere l'altro. Il c.d. “tradimento” non è però di per se sufficiente a determinare l'addebito.
Avv. Natalia Maramotti


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