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Numero 6 del 2007

Bambini nel mondo sotto tutela


Foto: Bambini nel mondo sotto tutela
PAGINA 25

Testi pagina 25

pazione femminile al mercato del lavo-
ro.
Torniamo in conclusione sul tema
della rappresentanza di genere o
presenza paritaria, come la defini-
scono alcune, nella politica e nelle
istituzioni...
Posso dire di aver sempre condiviso
iniziative tese al riequilibrio della rap-
presentanza di genere in tutti i luoghi
della decisione politica, istituzionale e
economica. Di recente ho aderito, anche
se a titolo personale in mancanza di
una riunione della Rete, al Manifesto
per la democrazia paritaria nei Comuni
italiani lanciato dall'ANCI in vista del-
le imminenti elezioni amministrative;
ho aderito anche alla campagna pro-
mossa dall'UDI "50&50 ovunque si de-
cide". Adesioni che nascono dalla con-
vinzione che solo un'equa rappresentan-
za femminile in tutti i livelli istituziona-
li possa correggere le asimmetrie di ge-
nere e contribuire a scelte politiche raf-
forzate da un'ottica di mainstreaming;
favorire il radicamento della parità so-
stanziale nell'accesso e nella permanen-
za nel mercato del lavoro, nelle progres-
sioni di carriera, nella parità retributiva
a parità di lavoro, e la ricerca di solu-
zione finalmente efficaci nella irrisolta
questione della conciliazione tra i tempi
della vita e quelli del lavoro.
Con una larga presenza femminile
nei luoghi dove si decide, tutte queste
questioni così importanti per la vita del-
le donne, e non solo per loro, potranno
trovare soluzioni eque ed efficaci. La
strada è ancora lunga! Basti pensare a
due indicatori significativi di un innega-
bile deficit tutto italiano: il 16% di don-
ne nelle istituzioni nazionali, che non
sono né il 50% di cui parliamo né il 30%
che è la soglia minima fissata dall'ONU
per garantire la rappresentanza di gene-
re; e il dato dell'occupazione femminile,
pari a poco più del 45%, che non né il
50% né il 60%, che è l'obiettivo stabilito
dalla Strategia Europea di Lisbona come
obiettivo da raggiungere dagli Stati
membri entro il 2010! Voglio conclude-
re con l'augurio che questo anno delle
Pari Opportunità contribuisca a rilan-
ciare e rafforzare tutti quegli organismi
che la parità la vogliono realizzare e
praticare davvero, e non solo teorizzar-
la retoricamente.
Divorziata: quali diritti?
"Mi hanno detto che in caso di morte del mio ex marito,
anche se sono divorziata posso ereditare…mi sembra così
strano, cosa ne dici?"
Prendo spunto da una domanda rivoltami l'altro giorno da
un'amica per fare un po' di chiarezza sul divorzio e sui suoi
effetti, ponendomi nell'ottica di una ex moglie. L'esperienza,
infatti, ci restituisce un dato: sono le donne che in seguito alla cessazione del matrimonio hanno
effetti più negativi sulla propria condizione economica e dunque esistenziale.
Il divorzio può essere richiesto se sono trascorsi tre anni dalla separazione giudiziale o consen-
suale, ma non solo, anche quando il coniuge ha commesso gravi reati dopo il matrimonio - per
esempio violenza sessuale, incesto, omicidio tentato e volontario - oppure se è stato condannato
all'ergastolo o alla reclusione per più di 15 anni.
Come è piuttosto noto, se il divorzio viene richiesto in maniera concorde da entrambi i coniugi, i
tempi in cui lo si ottiene sono molto più rapidi di quelli necessari nell'ipotesi in cui si apra un con-
tenzioso tra i coniugi sulle condizioni oggetto del divorzio.
Con il divorzio, in seguito allo scioglimento del matrimonio, si può contrarre nuovamente matrimonio.
Ma torniamo alla domanda iniziale, per dare una chiara risposta: dopo il divorzio non si può ereditare dal proprio ex coniuge,
tuttavia si può ricevere una percentuale della sua pensione (quindi nel nostro caso della pensione del marito) solo se prima del
decesso si percepiva un assegno divorzile.
Dopo il divorzio si può avere diritto a ricevere anche una percentuale della liquidazione dell'ex coniuge nella misura del 40% della
liquidazione maturata dallo stesso per tutto il periodo di durata del matrimonio.
Questi diritti - ossia quello di ricevere un assegno divorzile, di percepire una quota della liquidazione e della pensione - si perdo-
no nel caso in cui venga contratto un nuovo matrimonio.
Anche in caso di divorzio la potestà sui figli è di tutti e due i genitori. Per potestà sui figli si intende la possibilità di decidere in
materia di mantenimento, educazione e istruzione dei gli stessi; bisogna ricordare che le condizioni relative ai figli possono esse-
re modificate, motivando adeguatamente, anche al momento del divorzio.
Allo stesso modo, dopo il divorzio, se la condizione economica di uno dei coniugi cambia significativamente oppure se si ritiene,
da parte di uno dei coniugi, che vi siano ragioni motivate per modificare i provvedimenti relativi ai figli, si può chiedere la revi-
sione delle condizioni previste nella sentenza di divorzio.
Avv. Natalia Maramotti
noidonne giugno 2007 25
il 2007 è stato dichiarato dalla Commissione europea Anno
delle pari opportunità per tutti. Ne abbiamo parlato con
una delle massime autorità in politiche istituzionali di pari-
tà, la Consigliera di Parità nazionale Isabella Rauti
2007 - European Year of Equal Opportunities for All


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