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Numero 4 del 2008

UDI: 50E50, donne e rappresentanze


Foto: UDI: 50E50,  donne e rappresentanze
PAGINA 25

Testi pagina 25

Parentale. Diritto di
Scelta, un prodotto
finalizzato a divulga-
re con immediatezza
e semplicità la nor-
mativa in tema di
congedi parentali.
Realizzato in due li-
bri, come un vero e
proprio Kit per la
conciliazione, è for-
mato da un volume
dedicato alla legisla-
zione che contiene le
leggi cardine sulle pa-
ri opportunità e la normativa più ag-
giornata sui congedi parentali, e da un
volume denominato
"memorandum", più
pratico, che fornisce
risposte ai quesiti
sulle modalità di
conciliazione tra fa-
miglia e lavoro e offre
suggerimenti per chi
voglia presentare
progetti accedendo ai
finanziamenti del-
l'art. 9 della legge
53/2000. Con un
convegno organizza-
to a Napoli il 28 feb-
braio la Consigliera di Parità ha dato
ufficialmente il via a un'operazione
pensata per marzo, il mese delle don-
ne, che prevede la distribuzione siste-
matica della pubblicazione presso i co-
mitati Pari Opportunità, le associazio-
ni datoriali e le aziende pubbliche e
private che ne faranno richiesta. Già
sono state distribuite oltre 800 copie
del Kit presso i Comitati pari Opportu-
nità dell'Asl Napoli 2, dell'Anm, dell'I-
spettorato del Lavoro e associazioni e
stanno per essere soddisfatte altre ri-
chieste pervenute, richieste che, ci si
auspica, diventino sempre più nume-
rose affinché la corretta informazione
e la cultura della conciliazione arrivino
a tutte le lavoratrici, i lavoratori e le
aziende.
Legge 194; un ripasso non fa male
Molto si è detto in merito all'interruzione volontaria di gra-
vidanza, ma nel profluvio di parole ripassare le
norme…non fa male!
La legge risale a trent'anni fa e all'art. 1 dice che lo Stato
garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsa-
bile, riconosce il valore sociale della maternità, tutela la vita
umana dal suo inizio; precisa poi che l'aborto non è un mezzo per il controllo delle nascite.
L'art. 2 affida ai consultori, istituiti con la legge 405 del 1975 il compito di assistere la donna
e di informarla. Questo articolo è quello che riconosce anche la legittimità della prescrizione
della contraccezione ai minori.
L'art. 3 fa riferimento alle risorse economiche necessarie ai consultori per adempiere alle fina-
lità indicate dalla legge 194.
L'art. 4 definisce i termini temporali, i primi 90 gg, e i presupposti per accedere alla Interruzione
Volontaria di Gravidanza, ossia l'accusare circostanze, da parte della donna, in base alle
quali il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute FISICA o PSICHICA, in relazione: o al suo
stato di salute, o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari , o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento,
o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.
L'art. 5 attribuisce al consultorio non solo la competenza per gli accertamenti medici ma il compito, in ogni caso ma in par-
ticolare quando l'interruzione volontaria di gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche o sociali o
familiari sulla salute della donna , di esaminare con lei le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere
le cause che porterebbero all'interruzione volontaria di gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavora-
trice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia
durante la gravidanza sia dopo il parto. E' anche previsto che il padre del concepito possa essere coinvolto nell'esame della
situazione, ove la donna lo consenta.
L'art. 6 ammette l'interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi 90 gg quando a) la gravidanza o il parto comportino
un grave pericolo per la vita della donna; b) siano accertati processi patologici, tra quelli relativi a rilevanti anomalie o mal-
formazioni del nascituro, che determinano un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Non è previsto dalla
legge un limite massimo oltre il quale non è possibile praticare l'interruzione volontaria di gravidanza, ma l'art. 7 prevede
che, quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione di gravidanza può essere praticata solo nel caso
in cui la gravidanza o il parto mettano in pericolo la vita della donna e il medico, che esegue l'intervento, deve adottare ogni
misura idonea a salvaguardare la vita del feto. E allora, potremmo dire con Shakespeare, quanto rumore per nulla!
Con raro equilibrio fra sensibilità diverse la legge continua occupandosi all'art. 8 del rapporto pubblico/privato autorizzato,
all'art. 9 dell'obiezione di coscienza, all'art. 12 delle donne minori di età, stabilendo come regola il consenso di chi esercita
sulla minore la potestà, dunque i genitori, o la tutela. Tuttavia nei primi 90 gg,ove le persone interpellate rifiutino il loro assen-
so o esprimano pareri difformi, il consultorio o il medico di fiducia trasmette entro 7 gg una relazione al giudice tutelare com-
petente territorialmente. Questo, sentita la donna minore di età, può, tenendo conto della sua volontà, autorizzarla a deci-
dere l'interruzione volontaria di gravidanza; ciò sottolinea come il legislatore di allora avesse ben compreso l'intima connes-
sione esistente tra il concepito e la madre ancorché non ancora, per la legge, pienamente capace di agire, ma già soggetto, a
certe condizioni, non espropriabile della responsabilità personale di una decisione così intimamente connessa al suo corpo e
alla sua vita.
Avv. Natalia Maramotti
noidonne aprile 2008 25


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