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Numero 3 del 2008

Otto marzo da 100 anni: 1908 - 2008


Foto: Otto marzo da 100 anni: 1908 - 2008
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Testi pagina 33

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le, familiare, culturale e anche spirituale. L'altro aspetto
riguarda la sicurezza: il lavoratore deve rimanere fino alla
fine della sua attività integro fisicamente e psicologica-
mente. Questo tema è purtroppo oggetto di discussione
quotidiane. C'è la sensazione che la sicurezza sul lavoro sia
un optional e una sottovalutazione esagerata e inaccetta-
bile del tema. In nome della produzione e del profitto ven-
gono tralasciate, per poche decine di euro, misure di tute-
la personale che invece sarebbe fondamentale garantire in
ogni circostanza.
La nostra Carta definisce la salute come "fondamen-
tale diritto dell'individuo" e come "interesse della col-
lettività". La salute quindi non riguarda solo il singolo
ma tutta la comunità nazionale?
L'articolo 32 della Costituzione ha previsto una tutela
della salute sia per l'individuo che per la collettività a livel-
lo nazionale. Anche questo non è scontato perché c'erano,
e ci sono ancora, delle differenze tra Regione e Regione che
rendono questo diritto ancora oggi un'esigenza fonda-
mentale. C'è stata poi una modifica costituzionale dell'arti-
colo 117 che ha diversificato le competenza tra Stato e
Regioni. Questo, anche se contempla degli aspetti positivi
per il coinvolgimento territoriale di altri soggetti pubblici,
ha dato però la sensazione che la salute fosse relegata in
un ambito secondario.
Lei si è occupato molto, anche in veste di magistrato,
di tutela della salute nelle fabbriche e della salute pub-
blica…
La sicurezza delle fabbriche e la tutela della persona par-
tono soprattutto dai luoghi di lavoro e quindi dalla tutela
del singolo, del gruppo di lavoratori e della popolazione
che abita nella zone circostanti alle fabbriche. Vorrei ricor-
dare, perché me ne sono occupato, le vicende dei siti
petrolchimici: Porto Marghera ma anche Augusta, Brindisi,
Porto Torres, Assèmini, Mantova, Ferrara, Terni, Torino che
ci danno la misura di quanto sia importante tutelare all'in-
terno della fabbrica il singolo e all'esterno la collettività.
Purtroppo quando è stata scritta la Costituzione non si è
pensato alla tutela dell'ambiente, che è stato messo in
secondo piano rispetto ai più pressanti diritti sociali ed eco-
nomici.
Nadia Angelucci
Una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro
Se "lavoro" era una parola del tutto ignorata dallo statuto al-
bertino del 1848, nella Costituzione italiana più volte viene ri-
chiamata. Dopo decenni di lotte, i diritti del lavoro venivano ora
riconosciuti tanto da divenire materia costituzionale. L'art. 1 sta-
bilisce che "l'Italia è una repubblica democratica fondata sul la-
voro". Questa solenne affermazione evidentemente sta a signifi-
care non solo che il lavoro determina la prosperità e il benessere
della vita della nazione, ma anche che, a coloro che ne sono i
portatori, debbono essere riconosciuti, nel quadro dello Stato,
particolari funzioni, corrispondenti a quei diritti che numerosi ar-
ticoli espongono. Ne consegue che tutti i cittadini devono esse-
re messi in grado di lavorare, per riconfermare così ad ogni mo-
mento il loro titolo alla cittadinanza, affermando così che il la-
voro non è un fatto esclusivamente privato, di cui lo Stato si dis-
interessa, bensì un diritto oltre che un dovere del cittadino. Così
l'art. 4 proclama non soltanto "il diritto al lavoro", ma anche l'ob-
bligo per la repubblica di "promuovere le condizioni che rendo-
no effettivo questo diritto", e l'art. 3 sancisce "è compito della re-
pubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, im-
pediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva par-
tecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, econo-
mica e sociale del paese". La tutela del lavoro, in ogni sua forma
e applicazione, è stabilita dall'art. 35 che prevede anche la liber-
tà di emigrazione e la tutela del lavoro italiano all'estero. La giu-
sta retribuzione del lavoro prestato, "in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa" è
stabilita dall'art. 36. Lo stesso articolo si occupa anche della du-
rata massima della giornata lavorativa e del diritto del lavorato-
re al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite. Per la don-
na lavoratrice all'art. 37 si prevede parità di diritti e di retribuzio-
ne - a parità di lavoro - con l'uomo. Per i cittadini inabili al lavo-
ro, per i lavoratori colpiti da infortunio, malattie, invalidità, vec-
chiaia e disoccupazione provvede l'art. 38, affermando il diritto
dei primi al mantenimento e all'assistenza sociale e per tutti gli
altri alla tutela necessaria, esercitata attraverso organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato. Le libertà sindacali sono san-
cite dall'art. 39, che prevede per i sindacati, "rappresentati unita-
riamente in proporzione dei loro iscritti", la facoltà di "stipulare
contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce".
L'art. 40 è dedicato al diritto di sciopero, riconosciuto nell'ambi-
to delle leggi che lo regolano.
Rosa M. Amorevole
Fonte: rapporto europeo sulla parità di genere nel 2007 (genn. 2008)


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