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Numero 10 del 2009

RU 486: la pillola ideologica


Foto: RU 486: la pillola ideologica
PAGINA 25

Testi pagina 25

noidonne ottobre 2009 25
che per la donna, al massimo 10 pun-
ti su 100, come qualsiasi altro inter-
vento conseguente a neoplasie, in
quanto la definizione generica indicata
nella Tabella delle menomazioni è
quella di 'neoplasie maligne che si gio-
vano di trattamento medico e/o chi-
rurgico locale, radicale': ma l'asporta-
zione totale del seno in una donna
può essere valutata così poco?".
La discriminazione è palese nella
valutazione posta in essere dalla Ta-
bella delle menomazioni degli organi
genitali riproduttivi, con una conside-
razione maggiore per quelli dei maschi
rispetto a quelli delle femmine.
Ad esempio nel maschio l'evirazio-
ne totale, a prescindere dall'età, vale
fino a 50 punti, la perdita del solo pe-
ne fino a 40, l'impotenza fino a 30,
l'impotenza trattabile o la difficoltà
psicologica al coito fino a 15, la perdi-
ta di un testicolo fino a 6 punti su
100. Invece per la sfera sessuale fem-
minile: l'isteroannessiectomia totale
vale al massimo 40 punti (fino a 25 se
la donna ha più di 45 anni), l'isterec-
tomia totale vale fino a 35 (fino a 15
se la donna ha più di 45 anni), l'ova-
riectomia bilaterale fino a 30 (fino a 20
se la donna ha più di 45 anni), l'ova-
riectomia monolaterale fino a 6 punti
a seconda dell'età, la dismetria del ba-
cino che consenta il parto solo per via
addominale (impotenza a partorire) fi-
no a 7 punti.
L'ANMIL ha proposto modifiche al
testo unico dell'assicurazione contro
gli infortuni (testo unico 30 giugno
1965 n. 1124) e modifiche al decreto
n. 38 del 2000, tra cui aggiornamento
biennale della tabella allegato 4 con-
cernente l'elenco delle malattie profes-
sionali; previsione di un assegno per
l'assistenza alla famiglia e la cura della
casa in favore della donna infortunata
o affetta da malattia professionale;
previsione della prestazione di soste-
gno psicologico ed assistenza sociale,
anche domiciliare, per il reinserimento
familiare, lavorativo e sociale della
donna infortunata o affetta da malat-
tia professionale; previsione della cor-
responsione delle quote integrative in
presenza di figli minori di anni tre; pre-
visione delle modalità di erogazione
dei servizi di sostegno psicologico e di
assistenza sociale, anche domiciliare,
da erogarsi in forma diretta o indiretta
in favore delle donne vittime di infor-
tunio sul lavoro o malattia professio-
nale.
Riteniamo estremamente interes-
santi le proposte dell'ANMIL e credia-
mo che sarebbe opportuno da parte
del Parlamento italiano raccoglierle e
valorizzarle attraverso un progetto di
legge che veda impegnate tutte le for-
ze politiche.
*Consigliere provinciali di parità, Modena
Le discriminazioni basate sull’età
(Prima parte)
Quest'anno a causa dalla sentenza della Corte di Giustizia
Europea del novembre 2008, che ha condannato la
Repubblica italiana per la normativa in forza della quale i
dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di
vecchiaia ad età diverse a seconda che siano uomini o donne,
il dibattito sulla discriminazione per età è divenuto di dominio pubblico.
Del resto il divieto di discriminazione per motivi di età ha acquisito rilevanza nell'ordinamento giu-
ridico italiano solo di recente, a seguito dell'emanazione della direttiva n. 2000/78.
Prima di tale data lo si rinveniva tra le fonti internazionali nell'art 13 del trattato CE, successiva-
mente è stato poi solennemente inserito nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea
all'art 21. Nel nostro ordinamento ha fatto il suo ingresso con il dlgs 216 del 2003 di recepimento
della direttiva prima citata, in cui compare tra i diversi fattori di discriminazione vietati.
Sino a non molto tempo addietro le discriminazioni basate sull'età erano sostanzialmente accetta-
te sulla base di una sorta di senso comune che portava a ritenere che gli anziani avessero già avuto ciò che a loro spettava e que-
sto legittimava una loro "messa da parte" a beneficio delle giovani generazioni.
Il processo di invecchiamento della popolazione europea, destinato a non arrestarsi almeno nel breve periodo, ha determinato rifles-
sioni differenti originate, in primis, come spesso accade, da motivazioni economiche. Le politiche del lavoro elaborate in sede comu-
nitaria infatti prevedono l'incremento della partecipazione degli anziani al mercato del lavoro e diversi atti comunitari riportano
il concetto della promozione della prosperità e della solidarietà tra generazioni.
Ma vediamo quali principi in materia introduce la direttiva e il decreto di recepimento vigente nel nostro ordinamento: innanzi-
tutto l'ambito di applicazione del divieto di discriminazione per età riguarda l'accesso al lavoro, l'affiliazione e la partecipazione
alle attività delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, non invece i regimi di sicurezza e protezione sociale. La ristret-
tezza del campo di applicazione è il limite più significativo della direttiva, infatti vi sono innumerevoli ambiti della vita sociale
nei quali si possono rilevare condotte discriminatorie a carico della popolazione anziana, ad esempio l'ambito sanitario, dei tra-
sporti, e dei servizi sociali, che più incisivamente fanno rilevare la propria inadeguatezza rispetto alle esigenze degli anziani.
Avv. Natalia Maramotti


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